lunedì 28 settembre 2009

5.7 Regolarità

La Gran Loggia inglese nel 1929 tradusse in termini moderni i paletti che permettessero di riconoscere la regolarità di obbedienze estere. Sono i Basic Principles for Grand Lodge Recognition, ribaditi nel 1949 negli Aims and Relationships of the Craft.

In termini più semplici o semplicistici, l’Obbedienza muratoria che accetta e adempie a questi princìpi (ribaditi nelle linee essenziali nel secondo dopoguerra) è regolare, in caso contrario non lo è.

[Per chiarezza puntualizzo il significato che attribuisco al termine Obbedienza, vocabolo frequentemente usato e spesso con semantiche diverse. Per me Obbedienza è semplicemente sinonimo di organizzazione massonica ed è svincolato da qualsiasi legame con regolarità e “massonicità”. Sette maestri massoni possono costituire una loggia, svincolata da qualunque “associazione” massonica, che “sia e faccia” massoneria più e meglio di altre logge “all’obbedienza di…”.]

All’atto pratico verrebbe considerata regolare l’istituzione massonica riconosciuta dalla Gran Loggia d’Inghilterra. Per cui, per esempio, il Grande Oriente d’Italia sarebbe stato “regolare” solo nel periodo in cui ha avuto il riconoscimento inglese, da Salvini a Di Bernardo (ma la situazione appare oggi mutata - vedi più giù il paragrafo Post-scriptum 0: La stessa Gran Loggia d'Inghilterra pare considerare non coincidenti i termini “regolarità” e “riconoscimento Gran Loggia Inglese”).

Mi pare una concezione prossima agli autoritarismi religiosi e ormai incoerente con i tempi (poteva forse essere accettata ai tempi della supremazia politica inglese). Non credo che la Gran Loggia d’Inghilterra solo per una priorità temporale possa ancora oggi godere di una primazia dottrinale.

Pur concordando con la necessità di un organismo che possa realizzare i collegamenti internazionali tra le varie comunioni massoniche, credo che si debba procedere verso una specie di ONU delle massonerie piuttosto che attribuire ad una sola comunione (sia pure prestigiosa - anche se il prestigio si acquista da comportamenti odierni non come eredità del passato) il diritto di stabilire chi è regolare e chi no.

La nozione stessa di regolarità ormai deve essere rivisitata e contestualizzata ai nuovi tempi.

Riassumendo quindi quanto detto in precedenza osservo i punti che è mia opinione debbano essere rivisti per attribuire appunto il “patentino” di regolarità:

1.una comunione per stato,

2.questione femminile,

3.credenza religiosa e ateismo.

A proposito della prescrizione di una sola comunione massonica per nazione, anche il buon senso mostra il superamento della norma.

Preso atto che le comunioni massoniche in una nazione sono ormai più di una (mi riferisco all’Italia, ma l’esempio è valido ovunque), se per caso si verificassero rapporti problematici con le autorità civili non sarebbe opportuno che le varie organizzazioni muratorie assumessero comportamenti analoghi concordati assieme?
Per uscir di metafora e restare nel nostro recentissimo passato, si sarebbe potuta verificare una situazione anacronistica. Di fronte a richieste di pubblicazione degli elenchi degli iscritti (pubblicazione non prescritta dalla legge, ma richiesta allora da molti – ai fini del ragionamento non importa se strumentalmente), che sarebbe successo se una comunione massonica avesse assecondato la divulgazione e l’altra no? Non sarebbe opportuno che comportamenti del genere venissero preventivamente concordati tra le varie obbedienze di quello stato?

Il buon senso però si scontra fatalmente con le diverse scomuniche che i massoni e le massonerie si sono reciprocamente scambiate e l’esercizio di una tolleranza preventiva non è scontato. Come posso sostenere infatti che la mia massoneria sia regolare e anche la tua lo sia, proprio quando uno dei requisiti della regolarità è l’unicità della comunione massonica per nazione?

E posso io massone “regolare” unirmi – sia pure in organismi che non lavorano ritualmente – con altri massoni che “regolari” non sono? La domanda non è peregrina, in quanto contatti del genere hanno spesso condotto alla sospensione o all’espulsione dalla propria comunione (appunto una scomunica).

Ci sono molti problemi da affrontare di non facile soluzione.

Per esempio l’organismo di collegamento tra le varie massonerie (una specie di consulta) da chi deve o può essere composto? Da chiunque fondi una massoneria (anche le più “personalistiche” – per usare un termine neutro – e bizzarre)? Si entra per cooptazione? Si entra in base al numero di aderenti?

E ancora. Io personalmente farei fatica (ma forse è una mia limitazione personale) a lavorare assieme (sia pure non ritualmente) con chi abbandonò la mia comunione sottraendo “beni materiali” che non erano di sua proprietà, ma appartenevano a tutti i fratelli che li avevano acquistati. E ci fu anche chi abbandonò l’organismo cui apparteneva sottraendo archivi in suo possesso in virtù dell’incarico che in quel momento ricopriva.

Si badi bene. Io riconosco fratello anche chi volontariamente e alla luce del sole intraprende un discorso divergente: ci si lascia da buoni fratelli con la consapevolezza che si rimane fratelli (anche se spazialmente lontani). Faccio fatica a riconoscere fratello chi si allontana di soppiatto con cose non sue o non solo sue.
Se costui chiedesse di entrare nel fantomatico organo di collegamento tra le varie massonerie, io personalmente avrei qualche problema ad accettarlo. E si badi bene a non tacciarmi di intollerante e "scomunicatore". E’ solo atteggiamento conseguente ad altri atti che eufemisticamente posso chiamare scorretti.


POST-SCRIPTUM 0
Dal Forum Massoneria Tradizionale (http://lodgeroominternational.com/).

Nei giorni 4 e 5 settembre 2009, presso la sede della Grande Loge Nationale Française (Glnf), a Parigi, si è svolto il Secondo Meeting dei Gran Maestri delle Gran Logge Regolari d’Europa.... Il Pro Gran Master della Gran Loggia Unita d’Inghilterra (Ugle) ha ribadito, nel far riferimento ai casi particolari di Grecia e Italia (ove sono presenti sul territorio due diverse Obbedienze ritenute regolari), che per parte loro non pongono alcuna pregiudiziale nei confronti della regolarità storicamente esercitata dal Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani. In altri termini, per quanto non sussista al momento un mutuo riconoscimento istituzionale tra il Goi e la Ugle, entrambe queste potenze massoniche si considerano reciprocamente come Obbedienze regolari e legittimamente istallate, che lavorano all’insegna della regolarità e pertanto non si frappone alcuna difficoltà alla mutua collaborazione e partecipazione a riunioni istituzionali e meeting internazionali di carattere massonico.


POST-SCRIPTUM 1

Ho letto (gennaio 2004) in una Mailing-list massonica il seguente intervento che pone una questione interessante e delicata.

"...È successo che un membro della Grande Loge Nationale Française nel sud della Francia ha fatto causa alla sua Gran Loggia perché non gli era permesso andare in visita dove gli pareva, e ciò in violazione alle leggi europee e francesi che regolano le associazioni no-profit (quali sono considerate qui in Francia le Gran Logge). La Grande Loge Nationale Française ha perduto davanti al Tribunal de Grande Instance di Nizza il 2 Ottobre 2001, e ha perduto di nuovo il 18 Aprile 2002 davanti alla Corte d'Appello di Aix-en-Provence.
La decisione riguardava "l'articolo 4, penultimo paragrafo delle Costituzioni e Regolamenti generali della GLNF" che recita: Ogni Fratello eviterà di partecipare alle tornate rituali o a riunioni non aperte al pubblico di associazioni massoniche non riconosciute dalla GLNF".
La corte ha stabilito che "in questi termini esso costituisce una violazione della libertà di associazione e una discriminazione ingiustificata".
Il Tribunale di Nizza ha trovato inoltre che la regola enunciata contravviene all'articolo 2 della Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino della Costituzione Francese, all'articolo 11 della Convenzione Europea sui Diritti Umani e all'articolo 20 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Di conseguenza, è oggi giurisprudenza che ogni regola che permette di visitare solamente corpi massonici riconosciuti sia da considerare illegale, fraudolenta e perciò nulla e non posta.
La Corte ha anche affermato il punto importantissimo che, anche se non può vincolare le attività esterne dei suoi membri, una associazione può selezionare i suoi candidati e filtrare i suoi visitatori esterni secondo sue proprie condizioni e regole. Questo significa che la GLNF, o qualsiasi altra associazione, non è obbligata ad ammettere qualsiasi candidato o visitatore che bussi alla sua porta. Ciò implica chiaramente che nessuna Gran Loggia in Francia è obbligata ad ammettere membri dell'altro sesso o altri candidati o visitatori "indesiderati".
È piuttosto interessante che una sentenza di questo tipo, già abbastanza vecchia, abbia potuto essere tenuta sotto silenzio così a lungo".
L'autore del messaggio è Mike Segall, membro del Consiglio Federale della Gran Loggia di Francia e "ambasciatore" presso le Grandi Logge Americane della sua Obbedienza.


Un altro intervento, nel commentare la notizia, aggiunge: Così l'appartenenza ad una associazione, normata dal Codice Civile, attribuisce all'associato dei diritti inalienabili (in Francia come in Italia) che clausole statutarie non possono ledere o alterare. Una clausola tipo: "in caso di lite non si può adire la giustizia ordinaria" è contra Costituzione (della Repubblica) e contra Legem, che giuriamo peraltro di rispettare al momento della nostra iniziazione.
Eppure tale clausola, posso assicurarvi, si trova ancora in molti statuti o regolamenti di Obbedienze o Riti massonici…


Non voglio commentare la notizia. Tra l’altro osservo che se la normativa di un organismo proibisce espressamente certi atti – pur ammessi nel mondo esterno – fin da prima dell’ingresso del singolo aderente, coerenza vorrebbe che l’aderente discorde combattesse per modificare la normativa spontaneamente e liberamente accettata senza rivolgersi a sentenze esterne all’organismo. Ho ricordato l’episodio semplicemente per sottolineare quanto i parametri «esterni» (politici, sociali, religiosi,…) siano inadeguati alla comprensione della vita muratoria. Nel momento in cui si vede la massoneria come punto di riferimento della vita civile, nel senso di propugnatrice di idee di libertà, laicità e democraticità, ci si scontra con la propria tradizione che filtra le idee attraverso l’operatività del mestiere, svincolata da parametri sociali e politici: si snatura così da una parte la massoneria stessa e si va incontro a contraddizioni che sul piano muratorio risultano non conciliabili.

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